STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “L'Officina delle Nuvole”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 - Costituzione
E' costituita un'Associazione culturale denominata “L’Officina delle Nuvole”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede a Borgo Valsugana ed opera principalmente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e territori limitrofi.
Art.2 - Scopi e attività
L'Associazione è apartitica e apolitica, ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.
L'Associazione intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi (enti pubblici, privati e soggetti privati), anche nei confronti di categorie svantaggiate.
L’obiettivo principale dell’Associazione è la promozione della salute, così come definita dall’OMS nella Carta di Ottawa del 1986, e la promozione di stili di vita improntati alla sostenibilità ambientale.
L’obiettivo esplicitato viene perseguito principalmente attraverso l'attivazione del lavoro di rete, ossia il coinvolgimento nelle attività svolte dall’associazione delle risorse della comunità e quindi favorendo l’applicazione del principio della sussidiarietà verticale e orizzontale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana e della legge 328/00.
L’associazione agisce a livello culturale, sociale e individuale.
Finalità
L'Associazione si propone di:
Attività:
A titolo puramente esemplificativo, le attività che potranno essere proposte dall'Associazione - anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati e con altre associazioni - si possono così sintetizzare:
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.3 - Ammissione degli associati
Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.
Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Art.4 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Art.5 - Diritti degli associati
I soci si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.
E’ previsto il rimborso delle spese, documentate in modo analitico ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.6 - Cause di cessazione del rapporto associativo
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.
La qualità di socio si perde inoltre:
Art.7 - Non trasmissibilità della quota associativa
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Titolo III
Organi sociali
Art.8 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente (è considerato organo solo se è eletto dall’Assemblea, mentre mantiene la qualifica di membro se nominato all’interno del Consiglio Direttivo, e non è inserito in tale elenco).
L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art.9 - L’Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. E’ ammessa una sola delega per associato.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire, per lettera o per email, ai soci almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell’Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art.10 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Essa inoltre provvede a:
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.11 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.12 - Assemblea in videoconferenza
L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.
Art.13 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (se non eletto dall’Assemblea), un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.
E’ compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
Art.14 - Poteri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.15 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta per iscritto, mediante lettera o email, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 12 per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art.16 - Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma; i consiglieri così confermati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione.
Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea (o nominato all’interno del Consiglio Direttivo), ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all’atto della nomina (oppure con delibera della maggioranza dei consiglieri, se eletto dal Consiglio Direttivo).
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice- Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Titolo IV
Norme sul patrimonio
Art.18 - Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Art.19 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.20 - Divieto di distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Titolo V
Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali
Art.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.22 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia.
Costituzione e scopi
Art.1 - Costituzione
E' costituita un'Associazione culturale denominata “L’Officina delle Nuvole”, regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, oltre che dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede a Borgo Valsugana ed opera principalmente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e territori limitrofi.
Art.2 - Scopi e attività
L'Associazione è apartitica e apolitica, ha durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.
L'Associazione intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi (enti pubblici, privati e soggetti privati), anche nei confronti di categorie svantaggiate.
L’obiettivo principale dell’Associazione è la promozione della salute, così come definita dall’OMS nella Carta di Ottawa del 1986, e la promozione di stili di vita improntati alla sostenibilità ambientale.
L’obiettivo esplicitato viene perseguito principalmente attraverso l'attivazione del lavoro di rete, ossia il coinvolgimento nelle attività svolte dall’associazione delle risorse della comunità e quindi favorendo l’applicazione del principio della sussidiarietà verticale e orizzontale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana e della legge 328/00.
L’associazione agisce a livello culturale, sociale e individuale.
Finalità
L'Associazione si propone di:
- Promuovere l'espressione di sè, il gioco e la creatività
- Promuovere l'inclusione sociale
- Promuovere la salute e gli stili di vita sostenibili.
- Creare sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale e della cultura del territorio
- Favorire la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro
Attività:
A titolo puramente esemplificativo, le attività che potranno essere proposte dall'Associazione - anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati e con altre associazioni - si possono così sintetizzare:
- organizzazione di gruppi di promozione alla salute, attività di sostegno psicologico, psicoterapia, mediazione dei conflitti rivolte a singoli, famiglie, gruppi, enti pubblici e privati (scuole, aziende, condomini, ecc.);
- attività per la formazione continua;
- laboratori ed attività e progetti volti all’inclusione/integrazione nel contesto sociale e lavorativo di soggetti che, a vario titolo, si trovano in situazione di emarginazione o a rischio di emarginazione;
- attività di educazione alla pace e alla mondialità promuovendo la conoscenza dell’altro anche in contesti interculturali;
- attività di educazione alimentare ed ambientale, promozione della cultura materiale e immateriale del territorio, promozione di un turismo sostenibile;
- organizzazione di doposcuola, servizi e attività per il tempo libero e lo sport;
- attività espressivo-artistica, attività ludico-ricreative, attività nella natura;
- consulenza e coordinamento di progetti propri ed eventualmente anche per soggetti terzi;
- Promozione e attivazione di progetti transdisciplinari di educazione, formazione e ricerca
- organizzazione, promozione e gestione di eventi pubblici e produzione di materiale divulgativo.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.3 - Ammissione degli associati
Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.
Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
Art.4 - Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Art.5 - Diritti degli associati
I soci si dividono in soci fondatori, ordinari e sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali.
E’ previsto il rimborso delle spese, documentate in modo analitico ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.6 - Cause di cessazione del rapporto associativo
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta.
La qualità di socio si perde inoltre:
- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 60 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
Art.7 - Non trasmissibilità della quota associativa
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Titolo III
Organi sociali
Art.8 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente (è considerato organo solo se è eletto dall’Assemblea, mentre mantiene la qualifica di membro se nominato all’interno del Consiglio Direttivo, e non è inserito in tale elenco).
L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art.9 - L’Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. E’ ammessa una sola delega per associato.
Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E’ escluso il voto per corrispondenza.
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire, per lettera o per email, ai soci almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell’Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art.10 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per la discussione e approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
Essa inoltre provvede a:
- eleggere gli organi sociali (o solo i membri del Consiglio Direttivo, se il Presidente è eletto dallo stesso);
- delineare il programma delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.11 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.12 - Assemblea in videoconferenza
L’Assemblea potrà riunirsi mediante videoconferenza tra la sede legale ed i singoli luoghi in cui si trovano i soci. La condizione essenziale per la validità delle riunioni è che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
In ogni caso è escluso il ricorso alla videoconferenza nell'ipotesi in cui i partecipanti siano chiamati ad esprimersi a mezzo di voto segreto.
Art.13 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (se non eletto dall’Assemblea), un vice-Presidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.
E’ compito del Segretario redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.
Art.14 - Poteri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del vice Presidente e del Segretario;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l’esclusione degli associati;
- la redazione annuale del progetto di bilancio o rendiconto consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea per l’approvazione.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.15 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta per iscritto, mediante lettera o email, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, che deve essere spedita a tutti i consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Sono ammesse le riunioni in video conferenza, con le stesse regole previste dall’articolo 12 per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Art.16 - Sostituzione dei consiglieri
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea la quale provvederà alla sostituzione tramite elezione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale deciderà sulla loro conferma; i consiglieri così confermati durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione.
Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica
Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea (o nominato all’interno del Consiglio Direttivo), ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all’atto della nomina (oppure con delibera della maggioranza dei consiglieri, se eletto dal Consiglio Direttivo).
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice- Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.
Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Titolo IV
Norme sul patrimonio
Art.18 - Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Art.19 - Esercizio sociale
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Art.20 - Divieto di distribuzione degli utili
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Titolo V
Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali
Art.21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.22 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia.